STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

A.T.B.G.D. Associazione Toscana Bambini e Giovani Diabetici, costituita originariamente ai rogiti Notaio Aldo Zetti in data 24 luglio 1986 (Repertorio nr. 9992, Raccolta nr.1802), confermata senza soluzione di continuità ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche come “ATBGD Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete APS”.

ATBGD Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete APS, denominata da ora in avanti anche “ATBGD” – sigla che viene adottata anche col proprio simbolo di distinzione come descritto nell’art. 23 del presente Statuto – ha sede legale in Scandicci (FI), Via del Padule, 34. Il trasferimento della sede legale nell’ambito della stessa Provincia non comporta modifica statutaria ma unicamente l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ATBGD ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di prestazioni socio-sanitarie – ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore – avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, ATBGD svolge attività finalizzate a:

  1. promuovere con ogni mezzo della conoscenza del diabete mellito di tipo 1 o insulino dipendente per favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace
  2. educare il bambino e il giovane con diabete e relativi nuclei familiari all’autocontrollo e all’autogestione della condizione diabetica
  3. contribuire all’educazione e alla promozione della coscienza sociale della condizione diabetica
  4. promuovere attività ricreative, educative, sportive per favorire l’inserimento del bambino e del giovane con diabete nel contesto sociale
  5. interloquire con le istituzioni pubbliche e private operanti nel settore per qualunque tematica inerente la condizione diabetica e l’attuazione di tutte le leggi statali e regionali e comunque di tutte le norme, sia in vigore che emanande, relative al diabete mellito e ad ogni aspetto ad esso collegabile
  6. seguire l’evoluzione della ricerca nel campo del diabete, mantenendo stretti contatti con altre Associazioni italiane ed estere.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In particolare, possono essere soci di ATBGD entrambi i genitori o i tutori o coloro che comunque esercitino la podestà sui bambini e giovani con diabete ancora minorenni, oltre ai giovani maggiorenni con diabete.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

–  l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

–  la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Presidente delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Segretario, nel libro degli associati. Soltanto il Consiglio Direttivo può assumere deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione, motivandole e comunicandole agli interessati entro 60 giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

–  eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

–  esaminare i libri sociali;

Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete APS

–  essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

–  frequentare i locali dell’associazione;

–  partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

–  concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

–  essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

–  prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

–  proporre al Consiglio Direttivo attività particolari coerenti con lo scopo dell’Associazione, ottenendo eventuale

autorizzazione/delega a curarne gli aspetti organizzativi e di esecuzione. Gli associati hanno il dovere di:

–  rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

–  svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

–  versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi o per esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

–  il Segretario

–  l’Organo di controllo, qualora volontariamente scelto ovvero nel caso ne ricorrano i presupposti di Legge

ART. 7 (Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo fisico e/o indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

–  nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

–  approva il bilancio di esercizio;

–  delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuoveazione di responsabilità nei loro confronti;

–  delibera sulla esclusione degli associati;

–  delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

–  approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

–  delibera lo scioglimento;

–  delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

–  delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete APS

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

–  eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

–  formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

–  predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie dilegge;

–  predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

–  deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

–  stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

–  curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 7 e 12, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e rieleggibili per 2 mandati, salva deroga da sottoporre alla formale approvazione dell’Assemblea.
Nella prima riunione successiva alla propria nomina, il Consiglio Direttivo procede all’elezione, tra i propri membri, del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario. Nomina coloro che devono rappresentare ATBGD nelle varie Commissioni, Organi e Associazioni regionali e Nazionali ed assegna altri eventuali incarichi.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi anche della collaborazione di altri soci non facenti parte dello stesso ma ritenuti idonei a rappresentare ATBGD negli ambiti in cui essa opera.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese e/o quando il Presidente lo ritenga opportuno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono convocate dal Presidente con qualsiasi mezzo di trasmissione e l’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data e il luogo dove avverrà la riunione.
L’amministratore che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive può essere escluso dal Consiglio Direttivo.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale a cura del Segretario controfirmato dal Presidente e trascritto su apposito registro.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ad esclusione degli atti che impegnino l’Associazione verso l’esterno relativamente ad obbligazioni di dare e/o di fare.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Tesoriere)

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la responsabilità gestionale e la custodia dei conti di ATBGD dai quali egli stesso può prelevare le somme occorrenti per la normale gestione dell’Associazione. Il Tesoriere redige la relazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare annualmente all’Assemblea dei soci.
Il Tesoriere cura altresì la tenuta di un libro cassa.

ART. 11 (Segretario)

Il Segretario è eletto a maggioranza in seno al Consiglio Direttivo; egli cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, attende alla corrispondenza, custodisce e aggiorna il libro dei verbali assembleari, provvede alle affissioni e all’invio delle comunicazioni sociali, trasmette le convocazioni tanto del Consiglio che dell’Assemblea.
Il Segretario cura altresì la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiedere estratti a loro spese.

Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete APS

ART. 12 (Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19 (Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

–  libro degli associati;

–  registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

–  libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

–  libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

–  il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se previsto;

–  il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a rendere consultabili i suddetti libri entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 20 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete APS

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 21 (Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 (Logo di ATBGD)

Il logo di ATBGD è costituito da due mani unite, stilizzate, una di forma più piccola ed una di forma più grande, con sopra un arcobaleno e sotto la scritta Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete.
Il logo è modificabile solo dall’Assemblea Generale dei soci.

ART. 24 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 25 (Norma Finale)

Il presente Statuto entra in vigore, in sostituzione di quello in corso, a partire dal 15 luglio 2019.